“Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato oggi il nuovo decreto (Dpcm) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19. Il Dpcm sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità”. Si legge in una nota di Palazzo Chigi.
Questa la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse zone in base ai livelli di rischio a partire dal 1 marzo 2021: Zona bianca: Sardegna. Zona gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto. Zona arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria. Zona rossa: Basilicata, Molise. Queste invece le principali novità e le misure confermate.
ZONE BIANCHE – Nelle zone bianche, si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi). Si istituisce un tavolo permanente presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.
SCUOLA – Nelle zone rosse dal 6 marzo, si prevede nelle zone rosse la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia ed elementari. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Per quanto riguarda le zone arancioni e gialle, i Presidenti delle regioni potranno disporre la sospensione dell’attività scolastica:nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti; nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100 mila abitanti nell’arco di 7 giorni; nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
MUSEI, TEATRI, CINEMA E IMPIANTI SPORTIVI – Nelle zone gialle si conferma la possibilità per i musei di aprire nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato. Dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, è prevista l’apertura anche il sabato e nei giorni festivi. Dal 27 marzo, nelle zone gialle si prevede la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Restano chiusi palestre, piscine e impianti sciistici.
ATTIVITÀ COMMERCIALI – In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.
SERVIZI ALLA PERSONA – Nelle zone rosse, saranno chiusi i servizi alla persona come parrucchieri, barbieri e centri estetici. SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO – Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti ‘Covid tested’. A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.
SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO – Si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “Covid tested”. A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.
TAVOLO DI CONFRONTO CON LE REGIONI – È istituito un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti.