A distanza di quasi un anno interviene sulla vicenda del doppio incarico, proprio il protagonista. Ma facciamo un passo indietro. Nicolò Benfante è stato nominato assessore sia dal sindaco del comune di Piana degli Albanesi che da quello di Belmonte Mezzagno. Su questa vicenda intervengono con irruenza i consiglieri comunali di opposizione (prima di essere sciolto sia il consiglio comunale di Piana che di Belmonte) chiedendo le dimissioni dell’assessore da uno dei due comuni e scrivendo all’Assessorato alle Autonomie Locali. Il Dipartimento aveva dato dieci giorni di tempo all’assessore per decidere. Dimissioni, poi, che erano state date da Benfante all’amministrazione del comune di Belmonte non per la nota inviata, ma per motivi personali, pur rimanendo con il ruolo di consulente).
Che oggi torna sulla vicenda, per dimostrare, “con elementi probanti – dice l’assessore di Piana – il mio contributo sull’operato legittimo della carica rivestita di Assessore al bilancio nei due comune di Piana degli Albanesi e Belmonte Mezzagno”. Secondo Benfante è stato costruito un caso “ad arte” che “mirava a screditare la mia persona in relazione alla carica che ricoprivo nella qualità di Assessore nei due comuni, oltre a ledere la dignità morale ed intellettuale della mia persona e per le quali sono anche state avviate azioni nelle competenti sedi”. Il nodo è la legge numero 7 del 1992. Si parla delle cause di incompatibilità di sindaco e consigliere comunale e viene interpretato, almeno fino ad oggi, il ruolo dell’assessore. “Qui sta – spiega Benfante – il nocciolo della questione”.
Ora l’Ars ha specificato bene questa situazione con la Legge numero 5 approvata il 17 febbraio 2021, sulle Norme in materia di Enti Locali approvando l’articolo 2 “Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 in materia di incompatibilità con la carica di assessore comunale”. Nello specifico, all’articolo 12 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente articolo 7 bis che dice: “La carica di assessore comunale è incompatibile con la carica di assessore o di consigliere presso altro comune. Il soggetto che si trovi in una situazione di incompatibilità di cui al presente comma deve optare per una delle cariche entro cinque giorni dall’ultima carica assunta, a pena di decadenza della medesima carica”.
Quindi Benfante aggiunge: “Questo dimostra la legittimità sul “modus operandi” per le cariche rivestite”. Secondo Benfante, che sconfessa anche una nota inviata dal dipartimento degli enti locali che gli intimava le dimissioni da uno dei due comuni, questa norma “mira a disciplinare l’ipotesi in cui un soggetto, a far data dal 17/Febbraio/2021, possa essere nominato contemporaneamente Assessore in due comuni differenti, per la quale la legge regionale numero 31/86, essendo indirizzato alle incompatibilità dei consiglieri comunali, se pur con l’estensione prevista della legge regionale numero 7/92, aveva determinato difficoltà interpretative”. Benfante precisa: “Questo per informare che oggi come allora, l’operato dei due Sindaci, che ringrazio per aver riposto la loro fiducia sulla mia persona, Rosario Petta per il comune di Piana degli Albanesi e Salvatore Pizzo per il comune di Belmonte Mezzagno, è stato legittimamente interpretato, non riscontrando clausole di ineleggibilità o incompatibilità, sulla nomina dell’assessore, semplicemente perché inesistenti”.