Donazioni onlus: come funzionano e benefici fiscali

Redazione

Dall'Italia e dal Mondo - Fisco

Donazioni onlus: come funzionano e benefici fiscali
A condizione che le iniziative siano gestite da comitati, fondazioni, associazioni ed enti definiti da un decreto ad hoc

31 Luglio 2023 - 12:17

Le erogazioni liberali a beneficio di onlus o a favore di iniziative laiche, religiose o umanitarie prevedono la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo del 26%, a condizione che le iniziative siano gestite da comitati, fondazioni, associazioni ed enti definiti da un decreto ad hoc nei Paesi che non fanno parte dell’Ocse. Per chi si chiede come fare una donazione con benefici fiscali, è utile sapere anche che la detrazione è consentita quando un datore di lavoro promuove, con l’assenso del dipendente, una raccolta di fondi a beneficio di una onlus e per gli importi garantiti a onlus che si occupano di adozioni a distanza nell’ipotesi in cui le onlus in questione certifichino la spettanza della detrazione.

I documenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso una sintesi completa di tutti i più importanti documenti di prassi che riguardano le spese che permettono di usufruire di deduzioni e detrazioni. Attraverso la Circolare n. 14/E del 19 giugno del 2023, in particolare, l’Agenzia ha fornito le informazioni utili per ciò che concerne le spese che permettono di ottenere crediti di imposta, deduzioni e detrazioni: insomma, tutti gli aspetti che contano in fase di compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi in materia di donazioni a favore di enti del terzo settore.

Detrazione o deduzione?

Anche per una donazione regolare, è prevista una detrazione nella misura del 26%, tenendo conto che il calcolo deve essere effettuato su un importo massimo di 30mila euro all’anno. Una soluzione alternativa rispetto alla detrazione è rappresentata dalla deduzione, che si può applicare alle erogazioni eseguite a favore delle onlus in base a quanto previsto dalla lettera g del comma 1 dell’articolo 10 del Tuir, relativo alle erogazioni liberali a beneficio delle organizzazioni non governative che risultano iscritte all’Anagrafe delle Onlus come previsto dalla Risoluzione n. 22/E del 24 febbraio del 2015. È necessario che la donazione regolare o una tantum sia eseguita con un versamento postale o bancario, o comunque per mezzo dei sistemi di pagamento che sono indicati dall’articolo 23 del D. Lgs. n. 241 del 1997: assegno circolare, assegno bancario, carta prepagata, carta di credito o carta di debito. Di conseguenza, non si può accedere a una detrazione nel caso di erogazioni eseguite in contanti.

Le erogazioni liberali per le onlus iscritte nel RUNTS

Per ciò che riguarda gli enti del terzo settore, è possibile detrarre un importo del 30%, sia nel caso di erogazioni in natura che nel caso di erogazioni in denaro, prendendo in considerazione anche le cooperative sociali ma non le imprese sociali che sono costituite in forma di società. In riferimento alle APS che sono iscritte nei vecchi registri che permangono nel RUNTS, è utile sapere che è possibile detrarre le erogazioni liberali ricevute da esse senza soluzione di continuità: quindi, non solo durante il periodo di iscrizione nel registro, ma anche nel periodo di iscrizione nel RUNTS. Invece, per le APS che risultano già indicate nei registri vecchi che risultano escluse dal RUNTS dopo il processo di trasmigrazione – a prescindere dal motivo per cui ciò sia avvenuto – non è possibile detrarre le erogazioni liberali che sono state ricevute in seguito all’estromissione.

Gli altri casi

Ancora, vale la pena di citare i casi relativi agli enti differenti dalle ODV e dalle APS che sono iscritte nei registri vecchi: in tali eventualità, è possibile detrarre le erogazioni liberali ricevute unicamente a partire dalla data in cui è stata effettuata l’iscrizione nel RUNTS. Questa agevolazione non riguarda unicamente le erogazioni liberali compiute a beneficio degli enti che abbiamo menzionato, ma anche – in maniera temporanea – le erogazioni liberali effettuate per le onlus che sono iscritte alla relativa anagrafe. Per le erogazioni liberali a beneficio delle ODV, cioè le organizzazioni del volontariato, si può detrarre un importo del 35%. L’erogazione va eseguita con un sistema di pagamento tracciabile, e quindi non può avvenire in contanti (in caso contrario non è ammessa la detraibilità).

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