BOLZANO (ITALPRESS) – Con una sentenza del 17 giugno, il tribunale di Bolzano ha accolto le domande formulate da Movimento Consumatori, accertando “la vessatorietà della penale presente nel contratto di Sicily by Car che è imposta al consumatore in caso di sanzioni notificate alla società per infrazione del Codice della strada e per mancato pagamento di pedaggi. Il tribunale ritiene la penale vessatoria perchè di importo eccessivo (50 euro), considerato che la gestione delle sanzioni e dei costi è di circa 3 euro per multa”. Lo rende noto la stessa associazione dei consumatori, spiegando che il tribunale ha condannato la società di autonoleggio a informare i consumatori “della illegittimità delle clausole e del diritto di ottenere la restituzione di quanto versato”. Sicily by Car dovrà pubblicare la sentenza sui quotidiani Il Sole 24 ore e Il Corriere della Sera, sul proprio sito Internet e inviare una comunicazione individuale (via email o tramite raccomandata a/r) a ciascun consumatore che abbia subito l’applicazione delle penali a partire dal 2014.
Per Paolo Fiorio, coordinatore del Servizio legale nazionale MC “questa sentenza è di grande importanza per il cambiamento dei contratti di autonoleggio dove spesso vengono applicate penali vessatorie in maniera poco trasparente: in molti casi, infatti, il consumatore non fa attenzione ai costi accessori al momento della scelta dell’operatore. Ci auguriamo che Sicily by Car restituisca spontaneamente queste penali incassate dal 2014 ad oggi, altrimenti MC avvierà un’azione di classe per ottenere la restituzione di quanto illegittimamente corrisposto dai consumatori”.
“La sentenza del Tribunale di Bolzano, in corso di impugnazione – spiega Sicily By Car in una nota -, ha, a nostro avviso del tutto erroneamente e ingiustamente, ritenuto di dichiarare la vessatorietà dell’articolo 2.2 delle nostre condizioni generali di contratto sulla base di una lettura/interpretazione, a nostro avviso altrettanto erronea e ingiusta, della consistenza giuridica quale asserita penale – e non già, come in concreto è, quale corrispettivo – dell’importo contrattuale di 50,00 euro posto a carico del cliente per il servizio di lavorazione e rinotifica dei verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, chiaramente solo ove il cliente sia incorso in tali violazioni durante il noleggio. Non possiamo che prendere atto in queste prime ore di quanto disposto dalla sentenza, che appunto provvederemo a impugnare avanti la Corte di Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, chiedendone cautelarmente la sospensione dell’efficacia esecutiva, dato l’enorme pregiudizio che dalla stessa deriva alla scrivente. La realtà reale è in tutto difforme rispetto a quanto la sentenza erroneamente rappresenta – prosegue l’azienda -. La clausola contrattuale di interesse integra un corrispettivo contrattuale, che il cliente, ampiamente informato, sia in fase di prenotazione, sia al banco ad inizio noleggio e dunque più che consapevolmente, accetta e si impegna a pagare solo e soltanto ove incorra in violazioni del codice della strada durante il noleggio e non provveda spontaneamente a corrispondere la relativa sanzione. Il contenzioso riguarda purtroppo tutte le compagnie di autonoleggio operanti nel mercato italiano, per cui la sentenza appare essere un vero e proprio attacco – che riteniamo del tutto ingiustificato – al mercato nazionale tutto dell’autonoleggio”.
– Foto sicilybycar.it –
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