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Coprifuoco, scuole, trasporti: ecco cosa prevede la nuova ordinanza di Musumeci

Misure di contenimento congiunte tra Regione e ministero della Salute che tengono conto delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico siciliano. Il governatore Nello Musumeci ha firmato poco fa, sentito il ministro Roberto Speranza, la nuova ordinanza per limitare il diffondersi del Coronavirus nell’Isola. Il provvedimento entrerà in vigore domani e sarà valido fino al 13 novembre, per due settimane. “Si tratta di azioni tarate sull’attuale andamento epidemiologico della Sicilia, dove non si registrano situazioni di particolare allarme sanitario, come in altre aree del Paese”, spiegano da Palazzo Orleans.

Per evitare assembramenti, su tutto il territorio regionale, dalle 23 alle 5, sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, a eccezione dei trasferimenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’urgenza, per motivi di salute e per il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. Per le sole scuole superiori, da lunedì 26 ottobre è disposta la sospensione delle lezioni in presenza e il contestuale avvio della didattica a distanza. Sul fronte della mobilità si è provveduto a ridurre del 50 per cento la capacità dei posti nei trasporti pubblici su gomma, rotaia e marittimi. Gli esercizi commerciali, tra cui outlet e centri commerciali, resteranno aperti anche la domenica ma fino alle 14, a eccezione di edicole, farmacie e tabaccherie che potranno mantenere i consueti orari di chiusura.

IL DETTAGLIO DELLA NUOVA ORDINANZA

Attività economiche, produttive e sociali: Nel rispetto delle misure di carattere sanitario, per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano è consentita l’occupazione del 50 per cento dei posti a sedere e in piedi per il quale il mezzo è omologato. In ogni caso deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. La norma vale anche per i treni, taxi, noleggio con conducente e senza conducente, bus, pullman turistici, scuolabus e funivie.

Scuole: Su tutto il territorio regionale, ferme le misure maggiormente restrittive delle “zone rosse” ed i Comuni sottoposti a Protocolli contenitivi, dalle ore 23 alle ore 5 del giorno successivo sono limitati gli spostamenti con ogni mezzo, ad eccezione degli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o d’emergenza, per motivi di salute, o per il rientro presso la propria residenza. Eventuali limitazioni di ingresso e di uscita dal territorio regionale sono disciplinate dai provvedimenti del Governo nazionale su proposta del presidente della Regione.

Ristorazione: Le attività di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, è consentita dalle ore 5 sino alle ore 23, con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo. La consumazione al banco o comunque in modalità alternative a quella del tavolo è ammessa esclusivamente dalle ore 5 alle ore 18. Nei Comuni indicati come “zone rosse”, è disposta la chiusura totale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio fino alle ore 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di rispettare tutte le disposizioni vigenti di prevenzione del contagio.

Strutture termali, centri benessere, culturali, sociali, piscine e palestre: Nel rispetto delle vigenti linee guida, sono consentite le attività dalle ore 8 alle ore 20.

Sale da gioco, sale scommesse e sale bingo: Le attività nel rispetto delle linee guida vigenti, sono limitate al 50 per cento della capienza massima autorizzata, dalle ore 8 alle ore 20.

Nelle giornate domenicali, l’attività di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, compresi i centri commerciali e gli outlet, è consentita fino alle ore 14, ad eccezione di farmacie, edicole e tabaccherie a ci si applica il vigente orario di chiusura. Per le attività di ristorazione, anche nelle giornate domenicali, valgono le norme inserite nell’ordinanza. É tuttavia consentito nelle superiori giornate domenicali e festive, il servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

Disposizioni per commemorazione dei defunti: In occasione della commemorazione dei defunti, nelle giornate dell’1 e del 2 novembre, i sindaci dei Comuni disciplinano con propri provvediementi le adeguate modalità di accesso ai cimiteri, rispettose delle regole di distanziamento interpersonale e dei divieti di assembramento.

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