La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Sicilia, si è espressa in merito al pagamento del trasporto scolastico, in seguito ad una precisa richiesta da parte di un Comune dell’Isola. Il Comune in questione ha chiesto alla Corte, come riferisce “Scuola24“, se il trasporto scolastico rientri tra i servizi a domanda individuale e se possa essere erogato gratuitamente. La Corte ha affermato che né il Dl n. 55/1984 né il decreto del 31 dicembre 1983 del ministero dell’Interno, ricomprendono il trasporto scolastico tra i servizi pubblici locali a domanda individuale. Nemmeno le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 63/2017, che integra quanto previsto dal Testo Unico degli Enti Locali (articolo 112), ha modificato la natura del succitato servizio. Il trasporto scolastico, pertanto, è un un servizio pubblico, ma non a domanda individuale. Inoltre, ai sensi dell’articolo 117 del TUEL, per tale servizio vanno definite apposite e adeguate tariffe a copertura dei costi. Il decreto legislativo 63/2017 (articolo 5), infine, predispone che il servizio sia posto in essere dietro il pagamento di una quota di partecipazione. Per questo, dunque, il servizio di trasporto scolastico non può essere gratuito ed è necessario che gli utenti versino una quota anche graduata.
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