Il commissario liquidatore dell'Ato Roberto Terzo precisa alcuni passaggi per l'affidamento dei servizi di raccolta a ditte terze. Ecco il testo della sua lettera inviata alla nostra redazione. "La gara bandita dal Comune non è stata "irregolare", anzi, considerata la rilevanza comunitaria dell'importo (base d'asta 400.000 euro con il maggior ribasso), il fatto che le procedure siano state eseguite da un ente pubblico, quale il Comune di Monreale, è indice di regolarità e sintomo di trasparenza per la rigidità dei controlli operati sui concorrenti oltre che la presenza di un pubblico ufficiale (il Segretario Comunale, che, come è notorio è una figura istituzionale posta a presidio e monitoraggio del corretto espletamento di tutte le procedure di gara). Non si trattava della prima gara di evidenza pubblica ad essere espletata dal Comune di Monreale, l'anno precedente con identiche modalità era stata espletata una medesima gara aggiudicata, in quell'occasione, dalla ditta GORENT (il cui contratto non è stato ceduto all'Ato in quanto l'allora Soggetto Attuatore emise, a differenza che con la TECH, un provvedimento che ne autorizzava la circolazione sul territorio regionale). Relativamente al bando vinto dalla TECH, invece, definita la gara, espletate le procedure di aggiudicazione definitiva e le pubblicazioni di rito, è intervenuta una nota del dipartimento che sconsigliava ai comuni soci delle società d'ambito di bandire gare inerenti il servizio integrato dei rifiuti. In linea generale, sulla scorta dei principi comunitari recepiti in sede nazionale e regionale, in materia di gestione dei servizi pubblici facenti capo agli enti locali, la normativa attribuisce la competenza esclusiva e non derogabile della gestione del ciclo dei rifiuti NON ai singoli comuni bensì alle società d'ambito. Infatti, il legislatore nazionale, coerentemente alle direttive comunitarie in materia, ha inteso perseguire l'obiettivo dell'unità del governo dell'ambito attraverso l'istituzione obbligatoria delle società d'ambito e del superamento della gestione frammentaria dei Comuni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti (gestione per Ambiti Territoriali Ottimali – ATO). In buona sostanza, la normativa di settore ha voluto espressamente determinare una traslazione della competenza in materia di rifiuti dai Comuni alle Società d'Ambito (art. 200 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006). Ne consegue che i singoli Comuni non hanno la possibilità di gestire direttamente il servizio. Piccolo particolare: al tempo del bando per il nolo a freddo (cioè senza conducente, a differenza del nolo a caldo cioè con conducente) la gestione dell'Ato doveva terminare il 30/06/2012 e quindi la società non poteva affrontare le procedure di una gara la cui durata avrebbe travalicato il termine di cessazione della gestione. Per tale motivo il Comune, vista la carenza di mezzi e l'impossibilità di provvedere tempestivamente alle loro riparazioni, decise di bandire una nuova gara considerata l'urgenza di fare qualcosa per affrontare l'emergenza quotidiana. Successivamente il contratto di nolo è stato ceduto all'Ato in quanto è stata prorogata la gestione delle società d'ambito prima fino al 31/12/2012 e poi sino al 30/09/2013. Mi dispiace che sia passato un messaggio distorto sulla regolarità del bando perchè le persone che se ne sono occupate (ovvero i dipendenti comunali) sono persone serie, per bene e competenti e il Sindaco ha affrontato un'emergenza, non potendovi, per le ragioni anzidette, provvedervi l'Ato. La paventata ipotesi di affidamento a ditte terze (rispetto all'Ato) del servizio è normata dall'art. 191 del D.lgs. 152/2006 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contigibili ed urgenti, ricorrendo, però, specifici e stringenti limiti. Tali ordinanze si connotano, innanzitutto, per il carattere derogatorio delle vigenti disposizioni di legge (devono indicare a quali norme si intende derogare) e devono essere adottate previo parere (obbligatorio e vincolante a pena di invalidità dell'atto) degli organi tecnici (es. i Vigili Urbani) o tecnico sanitari (ASP) i quali si esprimono in relazione alle conseguenze di natura ambientale che potrebbero derivare dalla mancata attivazione di questi strumenti straordinari. Si deve ricorrere a tali ordinanze (e può farlo solo il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione) quando vi sia l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (perciò urgenti) e quando vi sia l'ìmpossibilità di provvedere con i mezzi ordinari (perciò contingibili). Si deve trattare comunque di provvedimenti temporanei e non definitivi. La gara bandita dal Comune non è stata "irregolare", anzi, considerata la rilevanza comunitaria dell'importo (base d'asta 400.000 euro con il maggior ribasso), il fatto che le procedure siano state eseguite da un ente pubblico, quale il Comune di Monreale, è indice di regolarità e sintomo di trasparenza per la rigidità dei controlli operati sui concorrenti oltre che la presenza di un pubblico ufficiale (il Segretario Comunale, che, come è notorio è una figura istituzionale posta a presidio e monitoraggio del corretto espletamento di tutte le procedure di gara). Non si trattava della prima gara di evidenza pubblica ad essere espletata dal Comune di Monreale, l'anno precedente con identiche modalità era stata espletata una medesima gara aggiudicata, in quell'occasione, dalla ditta GORENT (il cui contratto non è stato ceduto all'Ato in quanto l'allora Soggetto Attuatore emise, a differenza che con la TECH, un provvedimento che ne autorizzava la circolazione sul territorio regionale). Relativamente al bando vinto dalla TECH, invece, definita la gara, espletate le procedure di aggiudicazione definitiva e le pubblicazioni di rito, è intervenuta una nota del dipartimento che sconsigliava ai comuni soci delle società d'ambito di bandire gare inerenti il servizio integrato dei rifiuti. In linea generale, sulla scorta dei principi comunitari recepiti in sede nazionale e regionale, in materia di gestione dei servizi pubblici facenti capo agli enti locali, la normativa attribuisce la competenza esclusiva e non derogabile della gestione del ciclo dei rifiuti NON ai singoli comuni bensì alle società d'ambito. Infatti, il legislatore nazionale, coerentemente alle direttive comunitarie in materia, ha inteso perseguire l'obiettivo dell'unità del governo dell'ambito attraverso l'istituzione obbligatoria delle società d'ambito e del superamento della gestione frammentaria dei Comuni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti (gestione per Ambiti Territoriali Ottimali – ATO). In buona sostanza, la normativa di settore ha voluto espressamente determinare una traslazione della competenza in materia di rifiuti dai Comuni alle Società d'Ambito (art. 200 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006). Ne consegue che i singoli Comuni non hanno la possibilità di gestire direttamente il servizio. Piccolo particolare: al tempo del bando per il nolo a freddo (cioè senza conducente, a differenza del nolo a caldo cioè con conducente) la gestione dell'Ato doveva terminare il 30/06/2012 e quindi la società non poteva affrontare le procedure di una gara la cui durata avrebbe travalicato il termine di cessazione della gestione. Per tale motivo il Comune, vista la carenza di mezzi e l'impossibilità di provvedere tempestivamente alle loro riparazioni, decise di bandire una nuova gara considerata l'urgenza di fare qualcosa per affrontare l'emergenza quotidiana. Successivamente il contratto di nolo è stato ceduto all'Ato in quanto è stata prorogata la gestione delle società d'ambito prima fino al 31/12/2012 e poi sino al 30/09/2013. Mi dispiace che sia passato un messaggio distorto sulla regolarità del bando perchè le persone che se ne sono occupate (ovvero i dipendenti comunali) sono persone serie, per bene e competenti e il Sindaco ha affrontato un'emergenza, non potendovi, per le ragioni anzidette, provvedervi l'Ato. La paventata ipotesi di affidamento a ditte terze (rispetto all'Ato) del servizio è normata dall'art. 191 del D.lgs. 152/2006 che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contigibili ed urgenti, ricorrendo, però, specifici e stringenti limiti. Tali ordinanze si connotano, innanzitutto, per il carattere derogatorio delle vigenti disposizioni di legge (devono indicare a quali norme si intende derogare) e devono essere adottate previo parere (obbligatorio e vincolante a pena di invalidità dell'atto) degli organi tecnici (es. i Vigili Urbani) o tecnico sanitari (ASP) i quali si esprimono in relazione alle conseguenze di natura ambientale che potrebbero derivare dalla mancata attivazione di questi strumenti straordinari. Si deve ricorrere a tali ordinanze (e può farlo solo il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Regione) quando vi sia l'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (perciò urgenti) e quando vi sia l'ìmpossibilità di provvedere con i mezzi ordinari (perciò contingibili). Si deve trattare comunque di provvedimenti temporanei e non definitivi".
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